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Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della strada e loro utilizzo


Descrizione
L’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e l’art. 1, comma 1, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019, prevedono l’obbligo per ciascun ente locale di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente.
Nella relazione sono indicati, con riferimento all'anno precedente:
  • l'ammontare complessivo dei proventi, come risultante dal Rendiconto di gestione approvato nel medesimo anno
  • gli interventi realizzati con tali risorse, con l’indicazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Nuovo Codice della Strada), art. 142 comma 12-bis e 12-quater, art. 208 comma 1.

Documenti e Allegati

Rendicontazione Anno 2025 (97,54 KB - Pubblicato il 25/05/2026)Proventi Codice della Strada - Rendicontazione relativa all'anno 2025
Rendicontazione Anno 2024 (105,78 KB - Pubblicato il 25/05/2026)Proventi Codice della Strada - Rendicontazione relativa all'anno 2024
Pagina aggiornata il 25/05/2026 11:59

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